IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dai  decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470, e 23
dicembre   1993,   n.   546,   riguardante   la    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2
prevede che "i contratti  collettivi  nazionali  sono  stipulati  per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei
o  affini"  ed,  al  comma  3,  disciplina  il  procedimento  per  la
determinazione  e  composizione  dei   comparti   di   contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto  l'art.  46,  comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in
base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione  collettiva
individuati  ai  sensi  dell'art.  45,  comma 3, dello stesso decreto
legislativo n. 29/1993, come  modificato  dall'art.  15  del  decreto
legislativo   10  novembre  1993,  n.  470,  i  contratti  collettivi
nazionali riguardanti il personale  con  qualifica  dirigenziale  non
compreso  nell'art.  2,  comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993,
sono definiti in distinte autonome separate  aree  di  contrattazione
collettiva;
  Visto  l'art.  46,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo n.
29/1993, in base al quale  i  contratti  collettivi  nazionali  delle
autonome  separate  aree  di  contrattazione  di  cui al comma 1 sono
stipulati "dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per   la   parte   sindacale   dalle   confederazioni    maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali
interessate  maggiormente   rappresentative   sul   piano   nazionale
nell'ambito  della  rispettiva  area  di  riferimento, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1993, n. 593, riguardante la "determinazione e composizione
dei comparti di contrattazione collettiva del  pubblico  impiego,  di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto  l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del  comparto  di
contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri;
  Visto  l'art.  11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce  una  autonoma  separata
area  di  contrattazione  collettiva  per  il personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle  amministrazioni  pubbliche  ricomprese
nel   comparto  "Ministeri",  prevedendo  altresi'  che  il  relativo
contratto collettivo nazionale e' stipulato, per  la  parte  pubblica
dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50, e, per la parte sindacale, dalle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale   nell'ambito   dell'autonoma   separata   area   di
contrattazione  collettiva,  assicurando  un  adeguato riconoscimento
delle  relative   specifiche   tipologie   professionali,   e   dalle
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.  470,  che
istituisce  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  25  gennaio
1994,  n.  144,  che,  ai  sensi  del  citato articolo 50 del decreto
legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione  e
funzionamento  dell'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al  quale  "la  maggiore  rappresentativita'  sul  piano
nazionale  delle  confederazioni  e delle organizzazioni sindacali e'
definita con apposito accordo tra il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate
ai sensi del comma 2, da recepire con decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto  l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale "fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 1, restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle  aree  di
contrattazione  di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto  1988,  n.  395,  che  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  la  determinazione   della   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
 Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991,  n.
72549/8.93.5  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
1991, concernente - in attuazione del citato art. 8 del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   395/1988  -  le  modalita'  di
accertamento del  requisito  della  maggiore  rappresentativita'  sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste  le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94
del 28 febbraio 1994  (pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di  cui  alla
citata  direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri  di  cui  alle
citate  direttive-circolari  dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e
del   28   febbraio   1994,   sono   da   considerare    maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale le confederazioni sindacali nei
confronti delle quali sia stata  accertata,  in  base  alla  predetta
circolare,  la  rappresentativita' qualificata in almeno due comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego  di  organizzazioni
sindacali  di  categoria  ad  esse aderenti ovvero che siano presenti
nella  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle  citate  direttive-circolari  dell'11  marzo 1991, del 16 aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale le organizzazioni sindacali le
quali, oltre  al  requisito  della  minima  diffusione  territoriale,
abbiano  superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o
il criterio della  consistenza  associativa  rilevata  in  base  alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste  le  note  con  le  quali  le  amministrazioni ricomprese nel
comparto "Ministeri" hanno  trasmesso  i  dati  in  riferimento  alle
direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto  conto  dei  dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in
relazione   alle   predette   direttive-circolari   e    dell'attuale
composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1994,  con  il  quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof.
Giuliano Urbani, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione  ..
del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare ..
ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti   disposizioni   al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, relative a tutte le materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; Decreta:
                               Art. 1.
  In attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo  nazionale  della autonoma separata area di contrattazione
collettiva per il personale  con  qualifica  dirigenziale  dipendente
dalle   amministrazioni   pubbliche   ricomprese   nel  comparto  dei
"Ministeri" di  cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:
   le  seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul  piano  nazionale  nell'ambito  del   personale   con   qualifica
dirigenziale,   e   relative   specifiche   tipologie  professionali,
dipendente dalle amministrazioni pubbliche  ricomprese  nel  comparto
dei "Ministeri":
    1) CONFEDIR/DIRSTAT;
    2) CONFSAL/UNSA/Dirigenti;
    3) C.I.S.L./FILS/Dirigenti;
    4) CIDA/UNADIS/MINISTERI;
    5) U.I.L./STATO/Dirigenti;
    6) C.G.I.L./F.P./MINISTERI/Dirigenti;
    7)  UNSCP  (Unione  nazionale  segretari  comunali e provinciali)
("specifica tipologia professionale");
   le seguenti confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale:
    Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
    Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
    Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF. S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    autonomi    lavoratori
(C.I.S.A.L.);
    Confederazione   italiana    sindacati    nazionali    lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
    Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);
    Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (CONFE.DIR.);
    Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di  base
(R.d.B./CUB);
    Unione    sindacati   professionisti   pubblico-privato   impiego
(U.S.P.P.I),   (in   ottemperanza   all'ordinanza   incidentale    di
sospensione  del  TAR  Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della
ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV -
del 22 novembre 1994), con riserva  dell'esito  finale  del  giudizio
pendente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: URBANI